TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sentenza n. 563/2023 del 08-05-2023
principi giuridici
Nei contratti d'opera professionale stipulati dalla pubblica amministrazione, la forma scritta ad substantiam è requisito essenziale per la validità del vincolo negoziale, non potendo essere surrogata da deliberazioni, determinazioni dirigenziali o corrispondenza, in quanto atti meramente interni e preparatori.
In caso di acquisizione di beni o servizi da parte di un ente locale in violazione dell'art. 191, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Il creditore di un funzionario o amministratore, obbligato per l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, è legittimato ad agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. contro la pubblica amministrazione, utendo iuribus del funzionario o amministratore suo debitore, nei limiti dell'arricchimento conseguito dall'ente, qualora il patrimonio del funzionario o amministratore non offra adeguata garanzia.
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testo integrale
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sintesi e commento
Nullità del contratto d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione per mancanza di forma scritta e responsabilità del funzionario
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa al mancato pagamento di una prestazione professionale, nello specifico uno studio geologico, commissionata da un Comune ad un professionista. Quest'ultimo, dopo aver ricevuto un pagamento parziale, agiva in giudizio per ottenere il saldo, convenendo l'### del Comune all'epoca del conferimento dell'incarico. L'### si difendeva eccependo, tra le altre cose, la prescrizione del diritto, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiamando in causa il Comune per essere manlevato in caso di condanna.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha affrontato diverse questioni giuridiche di rilievo. In primo luogo, ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile il termine decennale e considerando valide le note di sollecito inviate dal professionista come atti interruttivi.
La questione centrale della decisione riguarda, tuttavia, il difetto di legittimazione passiva dell'###. Il Tribunale ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, inclusi quelli d'opera professionale, richiedono la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità. Tale requisito formale, previsto a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e dei principi di imparzialità e buon andamento, non può essere surrogato da delibere o determinazioni dirigenziali, né da uno scambio di corrispondenza.
Nel caso di specie, pur riconoscendo l'esistenza di una delibera di incarico e di una parcella vidimata dall'Ordine professionale, il Tribunale ha rilevato l'assenza di un contratto scritto sottoscritto dalle parti. Tale mancanza ha determinato la nullità del rapporto contrattuale, con conseguente esclusione della responsabilità del Comune.
Il Tribunale ha poi richiamato l'art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che disciplina le conseguenze dell'acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure di spesa. In tali casi, il rapporto obbligatorio intercorre, per la parte non riconoscibile come debito fuori bilancio, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che il professionista avrebbe potuto richiedere al Comune solo l'importo corrispondente all'impegno di spesa iniziale, mentre il saldo avrebbe dovuto essere richiesto al funzionario che aveva consentito l'esecuzione della prestazione professionale in assenza di una copertura finanziaria adeguata.
Il Tribunale ha quindi rigettato l'eccezione di frazionamento del credito, sollevata dal convenuto, evidenziando come il professionista fosse stato costretto ad agire in due distinti procedimenti per tutelare il proprio diritto, stante i limiti del procedimento arbitrale previsto dal disciplinare d'incarico.
Infine, il Tribunale ha respinto la domanda di manleva proposta dall'### nei confronti del Comune, ribadendo che la responsabilità per il pagamento della prestazione professionale incombeva sul funzionario, salvo il diritto di quest'ultimo di agire nei confronti dell'Ente per ingiustificato arricchimento, nei limiti dell'utilità effettivamente conseguita dal Comune.
In definitiva, il Tribunale ha condannato l'### al pagamento del saldo della prestazione professionale, decurtato di una penale per il ritardo nella consegna dello studio geologico, riconoscendo la sua responsabilità in qualità di funzionario che aveva consentito l'esecuzione della prestazione in assenza di una valida copertura finanziaria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.